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IRE

A partire dal 2007 vi è la possibilità di portare in detrazione - dall’imposta lorda - il 55% delle spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici; agevolazione prorogata anche dalla Finanziaria 2011 che ha modificato la ripartizione della detrazione, portandola a 10 rate anziché in 5.
Beneficiario della detrazione è colui che possiede o detiene l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio sulla base di un titolo idoneo (ad esempio, proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato). Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture ed i bonifici siano a lui intestati.
L’agevolazione spetta sia alle persone fisiche che ai soggetti titolari di reddito d’impresa ed è quindi, valida sia ai fini IRPEF che ai fini IRES.

Gli interventi di risparmio energetico agevolabili sono quelli eseguiti su edifici “esistenti”, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari esistenti, di qualsiasi categoria catastale (anche rurali), posseduti o detenuti; in sintesi, interventi finalizzati alla riduzione del fabbisogno di energia primaria, come:
- gli interventi sull’involucro di edifici esistenti o parti di essi;
- l’installazione di pannelli solari;
- la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;
- le prestazioni professionali (rese sia per la realizzazione degli interventi che per la predisposizione della documentazione necessaria per fruire della detrazione);
- le opere edilizie funzionali all’intervento destinato al risparmio energetico.

E' consentito al contribuente di usufruire della detrazione nel periodo d’imposta in cui la spesa è sostenuta, a condizione che attesti che i lavori non sono ultimati. Si tratta di una possibilità, non di un obbligo, costituendo così un’eccezione alla regola generale secondo la quale per iniziare ad usufruire del beneficio fiscale bisognerebbe attendere la fine dei lavori e l'invio della comunicazione all’Enea.
Quando i lavori e i relativi pagamenti iniziano in un anno ma terminano in un altro, il contribuente deve sempre comunicare all’Agenzia delle Entrate l’importo delle spese sostenute nell’anno con apposito modello. Se i lavori si protraggono in più periodi d’imposta, la comunicazione dovrà essere inviata entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese agevolabili. La tardiva o l’omessa presentazione del modello non comporta la decadenza della detrazione ma l’applicazione della sanzione da € 258,00 a € 2.065,00.

 

DOCUMENTI DA PRESENTARE per la predisposizione della dichiarazione IRE:


- Carta d'Identità e Codice Fiscale;

- scheda informativa sugli interventi realizzati, redatta da un tecnico abilitato;

- l'asseverazione che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti;

- Fatture nelle quali siano indicati il costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell’intervento;

- Ricevute dei bonifici (salvo che il contribuente sia un'impresa);

- Privacy.

 

Inviateci la sopraddetta documentazione via mail all'indirizzo privato@prontaliquidita.it o via fax al n° 178.2228853

Riceverete una ricevuta di presentazione; in seguito ed in data e orario da concordare dovrete passare in sede per la firma della dichiarazione. Diversamente controllate questa pagina

ProntaLiquidità - Via Roma, 8 - 09021 Barumini (VS) - Fax: 178.2228853 - Mailto: info@prontaliquidita.it