Codice Civile
Libro IV “delle obbligazioni”
Titolo III
Capo XXII: Della fideiussione
Sezione I: Disposizioni generali
Art. 1936 Nozione
E' fideiussiore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore,
garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.
La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.
Art. 1937 Manifestazione della volontà
La volontà di prestare fideiussione deve essere espressa.
rt. 1938 Fideiussione per obbligazioni future o condizionali
La fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione
condizionale o futura (1353), con la previsione in quest'ultimo caso
dell'importo massimo garantito.
NOTA Comma così sostituito dall'Art. 10 della Lelle 17 febbraio
1992, n. 154, riportata tra le Leggi Speciali).
Art. 1939 Validità della fideiussione
La fideiussione non è valida se non è valida l'obbligazione
principale (1255), salvo che sia prestata per un'obbligazione assunta
da un incapace.
Art. 1940 Fideiussore del fideiussore
La fideiussione può essere prestata così per il debitore
principale, come per il suo fideiussore.
Art. 1941 Limiti della fideiussione
La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto
al debitore, né può essere prestata a condizioni più
onerose.
Può prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni
meno onerose.
La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni più
onerose è valida nei limiti dell'obbligazione principale.
Art. 1942 Estensione della fideiussione
Salvo patto contrario, la fideiussione si estende a tutti gli accessori
del debito principale, nonché alle spese per la denunzia al fideiussore
della causa promossa contro il debitore principale e alle spese successive.
Art. 1943 Obbligazione di prestare fideiussione
Il debitore obbligato a dare un fideiussore (1179) deve presentare persona
capace, che possieda beni sufficienti a garantire l'obbligazione (2740)
e che abbia o elegga domicilio nella giurisdizione della corte di appello
in cui la fideiussione si deve prestare (att. 189).
Quando il fideiussore e divenuto insolvente, deve esserne dato un altro,
tranne che la fideiussione sia stata prestata dalla persona voluta dal
creditore.
Sezione II: Dei rapporti tra creditore e fideiussore
Art. 1944 Obbligazione del fideiussore
Il fideiussore e obbligato in solido col debitore principale al pagamento
del debito (1292 e seguenti, 1410).
Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto
a pagare prima dell'esclusione del debitore principale. In tal caso
il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del
beneficio dell'escussione, deve indicare i beni del debitore principale
da sottoporre ad esecuzione (2268). Salvo patto contrario, il fideiussore
è tenuto ad anticipare le spese necessarie.
Art. 1945 Eccezioni opponibili dal fideiussore
Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni
che spettano al debitore principale (1239), salva quella derivante dall'incapacità
(1247, 1939).
Art. 1946 Fideiussione prestata da più persone
Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore
e a garanzia di un medesimo debito (1292), ciascuna di esse e obbligata
per l'intero debito, salvo che sia stato pattuito il beneficio della
divisione.
Art. 1947 Beneficio della divisione
Se è stato stipulato il beneficio della divisione, ogni fideiussore
che sia convenuto per il pagamento dell'intero debito può esigere
che il creditore riduca l'azione alla parte da lui dovuta.
Se alcuno dei fideiussori era insolvente al tempo in cui un altro ha
fatto valere il beneficio della divisione, questi è obbligato
per tale insolvenza in proporzione della sua quota, ma non risponde
delle insolvenze sopravvenute.
Art. 1948 Obbligazione del fideiussore del fideiussore
Il fideiussore del fideiussore non è obbligato verso il creditore,
se non nel caso in cui il debitore principale e tutti i fideiussori
di questo siano insolventi, o siano liberati perché incapaci.
Sezione III: Dei rapporti tra fideiussore e debitore principale
Art. 1949 Surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore
Il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti
che il creditore aveva contro il debitore (1203).
Art. 1950 Regresso contro il debitore principale
Il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore principale,
benché questi non fosse consapevole della prestata fideiussione
(1936).
Il regresso comprende il capitale, gli interessi e le spese che il fideiussore
ha fatte dopo che ha denunziato al debitore principale le istanze proposte
contro di lui.
Il fideiussore inoltre ha diritto agli interessi legali sulle somme
pagate dal giorno del pagamento. Se il debito principale produceva interessi
in misura superiore al saggio legale (1284), il fideiussore ha diritto
a questi fino al rimborso del capitale (1224).
Se il debitore è incapace (414 e seguente, 1939), il regresso
del fideiussore è ammesso solo nei limiti di ciò che sia
stato rivolto a suo vantaggio (2041 e seguente).
Art. 1951 Regresso contro più debitori principali
Se vi sono più debitori principali obbligati in solido, il fideiussore
che ha garantito per tutti ha regresso contro ciascuno per ripetere
integralmente ciò che ha pagato.
Art. 1952 Divieto di agire contro il debitore principale
Il fideiussore non ha regresso contro il debitore principale se, per
avere omesso di denunziargli il pagamento fatto, il debitore ha pagato
ugualmente il debito.
Se il fideiussore ha pagato senza averne dato avviso al debitore principale,
questi può opporgli le eccezioni che avrebbe potuto opporre al
creditore principale all'atto del pagamento.
In entrambi i casi è fatta salva al fideiussore l'azione per
la ripetizione contro il creditore.
Art. 1953 Rilievo del fideiussore
Il fideiussore, anche prima di aver pagato, può agire contro
il debitore perché questi gli procuri la liberazione o, in mancanza,
presti le garanzie necessarie per assicurargli il soddisfacimento delle
eventuali ragioni di regresso (1179), nei casi seguenti:
quando è convenuto in giudizio per il pagamento;
quando il debitore è divenuto insolvente;
quando il debitore si è obbligato di liberarlo dalla fideiussione
entro un tempo determinato;
quando il debito è divenuto esigibile per la scadenza del termine;
quando sono decorsi cinque anni, e l'obbligazione principale non ha
un termine, purché essa non sia di tal natura da non potersi
estinguere prima di un tempo determinato.
Sezione IV: Dei rapporti fra più fideiussori
Art. 1954 Regresso contro gli altri fideiussori
Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore
e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro
gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione. Se uno di questi
è insolvente, si osserva la disposizione del secondo comma dell'Art.
1299 (1239).
Sezione V: Dell'estinzione della fideiussione
Art. 1955 Liberazione del fideiussore per fatto del creditore
La fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può
avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti (1949), nel
pegno (2784 e seguenti), nelle ipoteche (2808 e seguenti) e nei privilegi
(2745 e seguenti) del creditore.
Art. 1956 Liberazione del fideiussore per obbligazione futura
Il fideiussore per un'obbligazione futura (1938) è liberato se
il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto
credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo
erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il
soddisfacimento del credito (1461, 1844, 1850, 1877). Non è valida
la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione.
(Comma aggiunto dall'Art. 10, Legge 17 febbraio 1992, n. 154, riportata
tra le Leggi Speciali).
Art. 1957 Scadenza dell'obbligazione principale
Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione
principale, purché il creditore entro sei mesi (2964; att. 190)
abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza
continuate (1267).
La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente
limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale.
In questo caso però l'istanza contro il debitore deve essere
proposta entro due mesi.
L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche
nei confronti del fideiussore (2943 e seguenti; att. 190).