| DETRAZIONI
PENSIONATI
Detrazioni per lavoro dipendente
Le detrazioni per lavoro dipendente spettano ai dipendenti in misura proporzionale
ai reddito percepito e al periodo di lavoro svolto. La percentuale di
detrazione è calcolata in base alle modalità stabilite dall’art.
13 del TUIR (D.P.R. 917/86).
La legge finanziaria 2008 (Legge 244/07) ha stabilito che per usufruire
di queste detrazioni è obbligatorio dichiarare annualmente di avervi
diritto, presentando apposita istanza al datore di lavoro, nella quale
devono essere indicati i dati relativi al reddito complessivo che si presume
di percepire nell’anno d’imposta cui si riferisce la dichiarazione,
il quale potrebbe essere formato, oltre che dal reddito di lavoro dipendente,
anche da altre categorie di redditi, quali, ad esempio, quelli da fabbricati
e/o terreni.
A decorrere dal 2008 sono esclusi dal totale dei redditi da comunicare
ai fini delle detrazioni i redditi da abitazione principale e sue pertinenze.
Detrazioni per familiari a carico
Ogni dipendente che abbia familiari a carico può ottenere mensilmente
una detrazione d’imposta, calcolata, ai sensi dell’art. 12
del TUIR (DPR 917/86) in base al numero e alla tipologia dei familiari
a carico, e al reddito percepito.
Sono considerati familiari a carico dal punto di vista fiscale:
• il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
• i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi,
gli affidati e affiliati;
• i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il
contribuente o ricevano da lui un assegno alimentare non risultante da
provvedimenti dell'autorità giudiziaria:
o genitori (anche adottivi);
o ascendenti prossimi, anche naturali;
o coniuge separato;
o generi, nuore e suoceri;
o fratelli e sorelle.
Per essere considerati a carico, tali familiari devono disporre di un
proprio reddito annuo non superiore a € 2.840,51, al lordo degli
oneri deducibili. Le detrazioni non spettano, neanche in parte, se durante
l’anno il reddito del familiare ha superato tale limite, nel quale
si comprendono anche l'eventuale reddito dell'abitazione principale e
delle relative pertinenze, le borse di studio non esenti IRPEF, le retribuzioni
corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche,
consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede,
dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa
Cattolica.
Ai fini del calcolo del reddito massimo di € 2.840,51, sono esclusi
, tra gli altri:
• le pensioni, assegni e indennità di accompagnamento erogati
ai ciechi civili, sordomuti e invalidi civili;
• le pensioni sociali;
• le rendite INAIL;
• i compensi derivanti da attività sportiva dilettantistica
fino a un massimo di € 7.500,00;
• le borse di studio esenti IRPEF;
• gli assegni di ricerca.
La legge finanziaria 2008 (Legge 244/07) ha stabilito che per usufruire
di queste detrazioni è obbligatorio dichiarare annualmente di avervi
diritto, presentando apposita istanza al datore di lavoro, nella quale
devono essere indicati i dati relativi ai familiari a carico, compreso
il codice fiscale
Detrazioni per famiglie numerose
La Legge Finanziaria 2008 ha stabilito una ulteriore detrazione fiscale
pari a € 1.200,00 annuali a favore dei dipendenti che hanno fiscalmente
a carico almeno 4 figli. La detrazione non spetta per ciascun figlio,
ma costituisce un bonus unitario per le famiglie numerose e non aumenta
in presenza di un numero di figli superiore a quattro, spetta inoltre
in misura piena, senza necessità di ragguaglio al periodo dell’anno
in cui si verifica l’evento che fa sorgere il diritto alla detrazione
(ad esempio la nascita del 4° figlio) e non è influenzata dal
livello del reddito.
La detrazione è ripartita al 50% trai genitori non legalmente ed
effettivamente separati, a meno che uno di essi non sia fiscalmente a
dell'altro, nel qual caso spetta al 100% al genitore che percepisce l’unico
reddito familiare.
Nel caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento
o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta
ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.
Su richiesta dell'ente previdenziale
(INPS, INPDAP), per poter usufruire nell'anno in corso delle detrazioni
fiscali indicate nella lettera di richiesta, è necessario inviare
entro la scadenza indicata il modello per le detrazioni d'imposta.
A tal riguardo provvederà
gratuitamente il nostro CAF all'invio telematico della dichiarazione;
i documenti necessari sono: copia documento d'identità e codice
fiscale, lettera dell'Ente Previdenziale, PRIVACY
e presente dichiarazione.
Inviateci la sopraddetta documentazione
via mail all'indirizzo privato@prontaliquidita.it o via fax al
n° 178.2228853
Riceverete una ricevuta di
presentazione; in seguito ed in data e orario da concordare dovrete passare
in sede per la firma della dichiarazione. Diversamente controllate
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